Art. 8.
(Programmi, esami, titoli di studio).

      1. I programmi di insegnamento, le norme per lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio delle classi, corsi e scuole di cui all'articolo 7 e ogni altra disposizione per l'attuazione dei medesimo articolo sono stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'istruzione.